giovedì 14 dicembre 2017

BIOTESTAMENTO......E' LEGGE !!!

La legge è stata  approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni. Al termine del voto finale, l'aula ha lungamente applaudito l'approvazione del provvedimento.


Con il via libera del Senato diventa legge il disegno sul fine vita, detto anche biotestamento, che punta alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. 
Non esiste in Italia l’eutanasia, nessun medico può decidere in totale autonomia di staccare la spina. Con questa nuova legge c’è un aumento delle determinazioni da parte del paziente.
CONSENSO INFORMATO
Il paziente ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti. Ha anche il diretto di revocare il consenso dato in precedenza. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata ed eventualmente dei familiari.
TRATTAMENTI
Si considerano trattamenti sanitari anche nutrizione e idratazione artificiale perché consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari. 
CONOSCENZA
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
MINORI E INCAPACI
Il consenso informato è espresso dai genitori che hanno la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona, minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
IL MEDICO
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo. Il medico non ha, seguendo la volontà del paziente, responsabilità civile o penale. Il paziente però non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali. Tutto deve essere registrato sulla cartella clinica. Se il medico decide di obiettare la struttura di ricovero deve mettere a disposizione tutto quello che è nella volontà del paziente con altri addetti.
DAT
Sono le disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può dare disposizioni su preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali. Può anche essere nominato un fiduciario (maggiorenne e capace di intendere e di volere) che rappresenti la persona con medici e strutture sanitarie.
ECCEZIONE
«Le Dat saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
COME SI FA IL BIOTESTAMENTO
Le disposizioni devono essere espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o testimoni. Atto pubblico o scrittura privata dice il testo. Possono essere revocate e rinnovate in ogni momento. Valgono videoregistrazioni e altri mezzi di comunicazione usati dal paziente. Quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni già presentate e depositate. Vanno aggiornate nelle modalità di presentazione se non conformi alla legge.
TERAPIA DEL DOLORE
Il medico deve sempre adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. Non deve esserci ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e nel ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Esiste la possibilità della sedazione palliativa profonda continua.