lunedì 30 ottobre 2017

PERSEGUITARONO UN COMPAGNO DI CLASSE, 8 ANNI E SEI MESI AI DUE BULLI TORINESI


Perseguitarono un compagno di classe, 8 anni e sei mesi ai due bulli torinesi

Sentenza pesantissima per i due aguzzini, allora sedicenni

Condannati a 8 anni e 6 mesi di carcere i due bulli che erano finiti a processo per aver violentato e perseguitato un compagno di classe a Torino. Questa mattina il tribunale di Torino ha letto la sentenza di condanna contro i due aguzzini, all'epoca dei fatti (nel 2013) sedicenni, di un giovane che era stato costretto a qualsiasi tipo di sevizia.
I due sono stati condannati per stalking, lesioni e abusi sessuali. Il pm Dionigi Tibone aveva chiesto 8 anni per entrambi, ma il collegio è stato ancora più duro, decidendo sei mesi in più di carcere, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e dal sistema scolastico: “Questa è una sentenza esemplare che dà finalmente una risposta alle vittime di bullismo. 

giovedì 26 ottobre 2017

ROSATELLUM, LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Il Rosatellum è passato anche in Senato, dopo che la Camera lo aveva approvato il 12 ottobre scorso. La nuova legge elettorale, di cui trovate il testo completo qui, introduce nel nostro paese un sistema misto: circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in scontri diretti nei collegi uninominali, e i restanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale. 
Come funzionerà la Camera con il Rosatellum
Alla Camera ci saranno 232 collegi uninominali, in cui ogni partito o coalizione presenterà un solo candidato. Il candidato eletto sarà quello che prenderà almeno un voto in più degli altri nel collegio. Per l’assegnazione degli altri 386 seggi si userà un metodo proporzionale: ogni partito o coalizione presenterà una lista di candidati e si conteranno i voti ricevuti da ogni lista; ogni partito o coalizione eleggerà quindi un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti. Nelle circoscrizioni estere saranno assegnati altri 12 seggi.

Come funzionerà il Senato con il Rosatellum
Al Senato le cose funzioneranno in modo molto simile: i collegi uninominali saranno 102, i collegi del proporzionale 207, e i seggi degli eletti all’estero 6. Non sarà possibile il voto disgiunto, e ognuno potrà esprimere un solo voto: il voto andrà al candidato del suo collegio (per la quota maggioritaria) e alle lista che lo appoggia (per la quota proporzionale). Sarà invece annullato se dovesse essere barrata la casella di un candidato al collegio uninominale e la casella di una lista diversa da quelle che lo appoggiano.

I partiti dovranno ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base nazionale. Se i partiti si presentano alleati in una coalizione, quest’ultima dovrà raggiungere almeno il 10 per cento dei voti su base nazionale. I partiti che non raggiungono questa soglia non eleggeranno alcun parlamentare. Sono consentite le pluricandidature, cioè sarà possibile presentarsi in diversi collegi, ma solo nella quota proporzionale: ogni candidato potrà presentarsi in cinque collegi proporzionali differenti. Ci si può candidare in un unico collegio uninominale, ma si può essere contemporaneamente candidati in cinque collegi proporzionali.

sabato 3 giugno 2017

UN LIKE SU FACEBOOK PUÒ VALERE UNA CONDANNA PER DIFFAMAZIONE

Arriva dalla Svizzera la prima condanna per il reato di diffamazione a mezzo "like". A farne le spese è un cittadino 45enne condannato per aver cliccato "mi piace" ad alcuni commenti postati su Facebook da terzi. Ê la prima sentenza  nella storia giudiziaria a condannare una persona per un like a commenti scritti da altre persone.

L'imputato è stato condannato a pagare 4mila franchi svizzeri (ossia circa 3.700 euro). Avrà comunque possibilità di proporre appello. 


mercoledì 17 maggio 2017

CYBERBULLISMO: È LEGGE!!!

La legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo è stata definitivamente approvata dalla Camera con 432 voti favorevoli e un astenuto. Il  testo ha avuto un percorso lungo e accidentato (è passato per tre volte dalle commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio), ha avuto il definitivo ok alla quarta lettura.
Entra per la prima volta nell’ordinamento giuridico la definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall'istanza.
Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del ministero dell'Istruzione - di concerto con il ministero della Giustizia - di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell'uso consapevole di internet.
In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l'autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
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