Amnistia (art. 151 c.p.): è un provvedimento generale e astratto con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. E’ considerata un atto di clemenza che estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della stessa e delle pene accessorie.
Indulto (art. 174 c.p.): è un provvedimento generale ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica. Nella prassi è utilizzato come strumento di periodico sfoltimento delle carceri. Consiste in un atto di clemenza che condona la pena, in tutto o in parte, o la commuta in una pena di specie diversa.
E’ un provvedimento di clemenza adottato dal Parlamento (legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale).
Si differenzia dall'amnistia perché si limita a estinguere (in tutto o in parte) la pena principale, che viene condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge. L’indulto non estingue le pene accessorie, a meno che la legge di concessione non disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.
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