LA COSTITUZIONE - È l’articolo 90 a spiegare che solo in due specifici casi il capo dello Stato può essere chiamato a giudizio per rispondere delle proprie azioni: «alto tradimento» e «attentato alla Costituzione». Al di fuori di queste «il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni». Sempre lo stesso articolo precisa che, qualora ricorra una delle due eccezioni previste, l’inquilino del Colle «è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri». Esattamente come a seduta comune avviene la sua elezione, anche se con una maggioranza più ampia, ovvero i due terzi dell’ assemblea (per le prime tre votazioni; poi, dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta). Non è insomma una strada così facilmente percorribile, a partire dalla necessità di inquadrare le accuse al presidente nella fattispecie dell’alto tradimento o dell’attentato alla Costituzione. Nell’eventualità di un voto favorevole alla messa in stato d’accusa, il giudizio sul Presidente della Repubblica è demandato alla Corte Costituzionale che per l'occasione é integrata con 16 giudici (non togati) sorteggiati tra una rosa di 45 cittadini aventi i requisiti per poter essere eletti senatori iscritti in una lista che viene redatta dal Parlamento ogni 9 anni.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.