Con l'obiettivo di ridurre il sovrappopolamento degli istituti di pena italiani, in seguito ai ripetuti richiami subiti dalla comunità europea, ecco cosa prevede in breve il testo di legge.
- Limitazione del ricorso al "carcere preventivo". Nei procedimenti per reati puniti con pene inferiori ai 3 anni, non sarà più possibile disporre la custodia cautelare in carcere, ma solo gli arresti domiciliari - ad eccezione dei reati a elevata pericolosità sociale (fra cui lo stalking e i delitti di mafia e terrorismo).
- Risarcibilità in denaro o in sconti di pena per i carcerati detenuti in condizioni inumane. In particolare, coloro che hanno già saldato il loro debito con la giustizia potranno richiedere - entro 6 mesi dalla fine della carcerazione - un risarcimento pari a 8 euro per ogni giornata trascorsa in condizioni degradanti; mentre coloro che stanno ancora scontando la pena avranno diritto a un "abbuono" sul totale della pena pari a 1 giorno ogni 10 trascorsi nelle predette condizioni.
- Estensione delle norme pro minorenni ai soggetti infra-venticinquenni. I soggetti di età inferiore ai 25 anni processati per reati commessi durante la minore età vedranno applicarsi le norme del processo minorile e saranno detenuti negli appositi istituti. Anche in questo caso, sono fatti salvi i reati a elevata pericolosità sociale.
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