giovedì 29 ottobre 2015

REATO DI OMICIDIO STRADALE

La camera ha approvato il 28 ottobre la proposta di legge sull’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Il disegno di legge era già passato al senato e ora deve tornarci perché è stato modificato a Montecitorio. Ecco cosa prevede: 

Omicidio stradale colposo

  1. Per l’omicidio stradale colposo commesso semplicemente violando il codice della strada continua a essere prevista la reclusione da due a sette anni.
  2. Gli anni di detenzione aumentano per chi causa la morte di una persona durante la guida “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Sono previsti dai cinque ai dieci anni con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o in caso di condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità sotto certe condizioni, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio), e dagli otto ai dodici anni di reclusione con un tasso alcolemico superiore a 1,5.
  3. Nei casi precedenti, la pena può essere ridotta fino a metà in caso di infrazione del codice stradale da parte della vittima. Aumenta invece se il responsabile dell‘“omicidio” guidava senza patente o con la patente sospesa o revocata, oppure un’auto di sua proprietà priva di assicurazione.
  4. È prevista un’aggravante nel caso in cui il conducente si dia alla fuga dopo l’incidente: la pena può aumentare addirittura di due terzi e non può essere comunque inferiore ai cinque anni di carcere.

Lesioni personali stradali

  1. Per chi ferisce altre persone violando il codice della strada sono previste pene detentive da tre mesi a un anno per lesioni gravi, da uno a tre anni per lesioni gravissime. 
  2. Se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la reclusione aumenta da tre a cinque anni per lesioni gravi, da quattro a sette per quelle gravissime. Se il tasso alcolemico resta al di sotto della soglia dei 0,8 grammi per litro, o se l’incidente è causato da una condotta di particolare pericolosità, è prevista una pena variabile: da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, e da due a quattro anni per quelle gravissime.
  3. L’aggravante per fuga dopo l’incidente è prevista anche per le lesioni stradali: la pena può aumentare fino a due terzi e non può essere inferiore a tre anni di detenzione. 


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