CAMERA - Sarà l’unica Assemblea legislativa e anche l’unica a votare la fiducia al governo.
I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
SENATO - Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti
dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica
per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi
costituzionali e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma
Montecitorio potrà non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano
il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste
del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta.
dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica
per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi
costituzionali e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma
Montecitorio potrà non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano
il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste
del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta.
SENATORI-CONSIGLIERI - I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base
del loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale
i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.
del loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale
i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.
IMMUNITÀ - I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno
essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
TITOLO V - Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia,
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la
Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, «quando
lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell’interesse nazionale».
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la
Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, «quando
lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell’interesse nazionale».
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
CORTE COSTITUZIONALE - Cinque dei 15 giudici Costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.
REFERENDUM - Serviranno 800.000 firme. Dopo le prime 400.000 la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché questa abbia un valore normativo autonomo.
DDL DI INIZIATIVA POPOLARE - Salgono da 50.000 a 250.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
LEGGE ELETTORALE - Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme provvisorie c’è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura per le leggi elettorali (es. Italicum) che verranno approvate dal Parlamento.
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